IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;
  Considerata  la durata e la distanza dal territorio nazionale della
missione  ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera'
all'estero a decorrere dal 12 marzo 2002;
                              Decreta:
  Le  funzioni  del  Presidente  della  Repubblica, non inerenti allo
svolgimento  della  missione  all'estero,  sono  esercitate, ai sensi
dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del
Senato  a decorrere dal 12 marzo 2002 e, precisamente, dal momento in
cui  il  Capo dello Stato lascera' l'Italia e fino al suo rientro nel
territorio nazionale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli